STATUTO
"COMITATO DI SOLIDARIETA’ DI FILIANO"
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Art. 1- Costituzione e denominazione
È costituito, ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice Civile, il Comitato denominato:
"Comitato di Solidarietà di Filiano"
Del Comitato fanno parte: il Comune di Filiano, la Parrocchia "Maria SS. del Rosario" di Filiano, la Parrocchia "N.S.G.C. Crocifisso" di Scalera, l'"Associazione Pro Loco di Filiano",l'Associazione Culturale "La Furmicula" di Dragonetti, l'Associazione "Protezione Civile Filiano - Gruppo Lucano", l"AVIS Comunale di Filiano", l'Associazione "ANSPI L'Arca" di Scalera e la "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI FILIANO".
Art. 2- Sede
La sede del "Comitato" è presso il Comune di Filiano (PZ). La sede può essere trasferita previa delibera dell'Assemblea.
Art. 3- Durata
La durata del "Comitato" è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.
Art. 4- Finalità e scopi
Il "Comitato" è apartitico, non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale volte al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, nei seguenti settori:
1)beneficenza;
2)tutela dei diritti civili.
Nell'ambito dei predetti settori, l'attività principale del "Comitato" consiste nella realizzazione di qualsiasi tipo di intervento al fine di portare aiuto alle persone e ai nuclei familiari che versano in situazioni di grave bisogno, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare e ad attivare la collaborazione e il sostegno della cittadinanza filianese.
In particolare, il "Comitato" si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e coordinare iniziative generali di solidarietà, di elevato valore sociale ed umanitario che coinvolgano la collettività filianese, civile ed economica nel suo insieme, e che siano rivolte a quelle persone in condizioni di particolare bisogno conseguente a stati di malattia e/o indigenza grave.
b) favorire momenti di scambio e di informazione, per contribuire a creare un'opinione pubblica più preparata ed attenta alle situazioni di sofferenza e di miseria.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il "Comitato" provvede a promuovere:
a) iniziative di carattere culturale, sociale, umanitario al fine di sensibilizzare la cittadinanza per interventi sia diretti che indiretti, quali elargizioni di denaro.
b) attività di beneficenza a favore di persone o nuclei familiari in situazioni di indigenza sotto il profilo economico e sociale.
c) attività di vendite occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze, in concomitanza con campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali del "Comitato".
d) l'organizzazione della "Giornata delle Associazioni" e di ogni altra manifestazione di espressione della realtà del volontariato filianese, allo scopo di diffondere maggiormente la cultura della solidarietà.
Il "Comitato" non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonchè di quelle accessorie per natura alle predette attività, in quanto integrative delle stesse.
Nella prospettiva del corretto perseguimento degli scopi e delle finalità non lucrative suddescritte, il Comitato, entro sei mesi dalla sua costituzione, provvederà ad adottare, con idonea delibera assembleare, un regolamento attuativo nel quale verrano dettagliate le concrete modalità operative finalizzate al raggiungimento degli scopi del Comitato stesso, nel rispetto delle norme e dei principi previsti dal presente Statuto
Art. 5- Membri del Comitato
Al "Comitato di Solidarietà di Filiano", oltre agli Enti e alle Associazioni costituenti, enunciati all'art. 1 del presente Statuto, possono aderire Enti e Associazioni operanti sul territorio che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e, pertanto, ne facciano richiesta scritta di adesione. Tale richiesta verrà sottoposta alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea.
L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione devono essere comunicati per iscritto, specificandone i motivi.
L'adesione al "Comitato" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 6 - Perdita della qualifica di membro del Comitato
La qualifica di membro del "Comitato" può venir meno per recesso volontario, esclusione, decadenza e morte (quest'ultima ipotesi solo in caso di soci persone fisiche).
Art. 7- Recesso
Ciascun membro del "Comitato" ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Assemblea il proprio recesso.
Il recesso unilaterale decorre dalla data della stessa comunicazione.
Art. 8 - Esclusione del socio
L'esclusione del membro del "Comitato" viene deliberata dall'Assemblea nei seguenti casi:
a) quando vengono meno i requisiti previsti dal precedente art. 5;
b) quando ciascun membro, con il suo operato, comporti danno morale e/o materiale al "Comitato".
Art. 9 - Organi del Comitato
Gli Organi del "Comitato" sono:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere.
Art. 10- Assemblea
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei membri del "Comitato", ancorché assenti o dissenzienti.
Sono membri dell'Assemblea il legale rappresentante - o un suo delegato, purchè facente parte del "Comitato" stesso, debitamente munito di delega scritta - degli Enti e delle Associazioni ed Organizzazioni che compongono il "Comitato di Solidarietà di Filiano".
L'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del "Comitato" mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione con un preavviso di almeno cinque giorni da inviarsi al domicilio dei membri stessi.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.
Qualora siano presenti o rappresentati tutti i membri del "Comitato", l'Assemblea si reputa validamente costituita anche se non è stata convocata nei modi e nei termini sopra indicati.
Partecipa all'Assemblea il Segretario-Tesoriere.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale è assistito dal Segretario-Tesoriere di cui all'art. 12 del presente Statuto.
L'Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono riservati alla competenza dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
a) approvazione dei programmi generali e dei progetti che il "Comitato" intende attivare;
b) la decisione in merito a tutti gli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili alla realizzazione delle finalità e degli scopi indicati all'art. 4 del presente Statuto;
c) approvazione del bilancio annuale del "Comitato";
d) la nomina del Segretario-Tesoriere;
e) la decisione in merito all'attribuzione dei fondi ai diversi progetti;
f) l'approvazione delle domande di adesione al "Comitato";
g) tutto quanto ad essa demandato per legge o in virtù del presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia, per le delibere inerenti lo scioglimento del "Comitato" e la devoluzione del suo patrimonio, occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri.
Sono riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria, i seguenti argomenti:
a) eventuali modifiche al presente Statuto;
c) determinazione delle modalità di liquidazione del "Comitato", in caso di suo scioglimento;
d) tutto quanto ad essa demandato per legge o in virtù del presente Statuto.
Art. 11- Presidente
Il Presidente è il Sindaco del Comune di Filiano o un suo delegato, debitamente munito di delega scritta.
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza del "Comitato" di fronte ai terzi e in giudizio;
b) convoca e presiede l'Assemblea;
c) sorveglia l'osservanza scrupolosa delle disposizioni statutarie nonché l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.
Il Presidente, per un miglior funzionamento del "Comitato", può, in casi di oggettiva necessità, adottare provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi, e soggetti a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta successiva al provvedimento urgente.
Art. 12- Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere è nominato dall'Assemblea tra i membri del Comitato, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del precedente art. 10, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile per una sola volta.
Il Segretario-Tesoriere:
a) provvede all'apertura di un conto corrente bancario e/o postale a nome del "Comitato" e, con firma congiunta a quella del Presidente, procede all'incasso di somme, di qualsiasi ammontare, che vengano corrisposte a qualsiasi titolo al "Comitato" da privati, Enti o Istituzioni di varia natura, rilasciando valida e liberatoria quietanza, nonchè ai pagamenti necessari per l'espletamento delle attività del "Comitato" stesso;
b) provvede a redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea su apposito libro;
c) provvede alla tenuta della contabilità dei fondi raccolti dal "Comitato", nonchè alla revisione dei conti, secondo quanto precisato al successivo art. 14.
d) redige il bilancio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Segretario-Tesoriere può autonomamente disporre delle liquidità esistenti per le piccole spese di funzionamento e l'ordinaria gestione delle attività del "Comitato", fino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).
Art. 13- Attività e proventi
Per il conseguimento delle finalità e degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto, il "Comitato" si può avvalere:
a) delle offerte comunque elargite;
b) dei contributi degli enti pubblici, privati e internazionali;
c) dei proventi derivanti da donazioni e lasciti testamentari;
d) dei proventi ricavati da attività proprie o svolte in collaborazione con altri soggetti, pubblici o provati;
e) dei proventi rinvenienti da pubblicazioni, studi, ricerche.
Il "Comitato" adotta, inoltre, tutte le iniziative che riterrà più opportune, al fine di favorire il reperimento delle risorse finanziarie e/o in natura ai fini del perseguimento delle finalità e degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto.
All'uopo, il "Comitato" può istituire centri di raccolta, attivare conti correnti postali e/o bancari presso uno o più istituti di credito operanti nel Comune di Filiano e/o nella Provincia di Potenza. I predetti conti correnti dovranno recare l'intestazione "Comitato di Solidarietà di Filiano".
Art. 14- Rendicontazione economica e revisione dei conti
Il "Comitato" predispone periodicamente e, comunque, una volta all'anno una relazione sulla situazione economica, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Di detta relazione dovrà essere data idonea pubblicità.
La revisione dei conti è affidata al Segretario-Tesoriere.
Art. 15 -Gratuità delle funzioni
In coerenza con le finalità e gli scopi non lucrativi del Comitato, quali enunciati al precedente art. 4, i membri del Comitato stesso non possono percepire qualsivoglia forma di remunerazione in relazione alle funzioni dagli stessi istituzionalmente svolte, ovvero alle mansioni ai medesimi di volta in volta affidate, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio.
Art. 16- Scioglimento
Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento del "Comitato", l'Assemblea straordinaria, ferma restando l'esclusione di ogni finalità lucrativa, determina tutte le modalità della liquidazione.
In tale ipotesi, il patrimonio residuo del "Comitato" sarà devoluto ad enti ed organismi che perseguano finalità analoghe, come individuati con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.
Art. 17-Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia a quanto disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.